La retribuzione
In base al CCNL in vigore dall’1/03/2007, il lavoro domestico è suddiviso, in riferimento alle competenze possedute, in quattro livelli. A ciascun livello corrispondono determinate mansioni e retribuzioni che non possono essere inferiori alla soglia minima fissata per legge (i cosiddetti "minimi retributivi").
A prescindere dal livello contrattuale, la retribuzione del lavoratore (retribuzione globale di fatto) è composta dalle seguenti voci (art. 32 CCNL):
A prescindere dal livello contrattuale, la retribuzione del lavoratore (retribuzione globale di fatto) è composta dalle seguenti voci (art. 32 CCNL):
- retribuzione minima contrattuale: è la soglia minima di riferimento a cui le parti devono adeguarsi nel fissare la retribuzione effettiva per lo svolgimento del lavoro domestico.
- scatti di anzianità: al lavoratore spetta uno scatto di retribuzione per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro. Tale scatto è pari al 4% della retribuzione minima contrattuale di riferimento, può essere erogato per un massimo di 7 bienni e non è assorbibile dal superminimo.
- (eventuale) superminimo: fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare una retribuzione effettiva più alta rispetto a quella prevista per legge. Tale “surplus” viene definito superminimo.
- tredicesima: ai lavoratori domestici spetta una mensilità di retribuzione aggiuntiva. Se le prestazioni non raggiungono un anno di servizio, la tredicesima andrà conteggiata in base ai mesi effettivi di lavoro.
- indennità di vitto e alloggio: al lavoratore che gode di vitto e alloggio, quando non può usufruirne per un giustificato motivo, spetta un'indennità sostitutiva.


