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Veneto Lavoro

domenica, 05 febbraio 2012


Che cos’è il Registro

Il Registro pubblico regionale degli assistenti familiari, istituito con la D.G.R. n. 3905 del 15 dicembre 2009, è uno strumento che raccoglie i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici del settore che risultano in possesso di requisiti tali da garantire la loro competenza e professionalità.

La domanda di iscrizione al Registro, infatti, può essere accolta solo nel caso in cui l’assistente familiare:
  • abbia compiuto i 18 anni d'età;
  • non abbia riportato condanne passate in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
  • sia di sana e robusta costituzione fisica;
  • abbia svolto un'attività formativa documentata afferente all’area dell’assistenza alla persona o, in alternativa, un'attività lavorativa documentabile di almeno 12 mesi nel campo dell'assistenza familiare.

Per i cittadini stranieri è richiesto inoltre il possesso di un titolo di soggiorno valido ai fini dell’assunzione per lavoro subordinato, nonché una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

L'istituzione del Registro persegue molteplici finalità: qualifica e supporta il profilo professionale e formativo dell'assistente familiare, definendo e riconoscendo conoscenze e competenze professionali necessarie per lo svolgimento della professione; favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dell'assistenza familiare attraverso l'evidenziazione di un'offerta territoriale qualificata di lavoratori e lavoratrici; promuove la regolarità dei rapporti di lavoro favorendo l’emersione del lavoro nero a tutela tanto dei lavoratori, quanto dei datori di lavoro.

Tutti i dati raccolti nel Registro sono trattati in osservanza della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e in modo tale da non dare corso a comportamenti discriminatori, nel rispetto del principio di parità di trattamento e della promozione delle pari opportunità, in osservanza delle direttive europee relative alla parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro (n. 2000/43/CE e n. 2000/78/CE).

Documentazione correlata:

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